Carta dei diritti

dei malati di cancro del polmone

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Stralcio relativo alle principali norme
a tutela dei malati di cancro e dei loro familiari
(D. lgs. 502/92 )

Diritto alle informazioni primarie

– informazioni mediche sulla malattia diagnosticata, opzioni terapeutiche con relativi fattori favorevoli e avversi, effetti collaterali dei trattamenti, indicazioni sull’approccio per affrontarli e successivi accertamenti ed esami di controllo;
– informazioni su come ottenere sostegno psicologico e su eventuali terapie integrative;
– possibilità di richiedere la condivisione delle informazioni con i famigliari ed il medico di famiglia;
– indicazione del nome dello specialista (o degli specialisti) e dei collaboratori che prendono in carico il paziente;
– informazione sugli orari di reperibilità dello specialista, dello psicologo e del personale di sostegno;
– comunicazione del/i nominativo/i di persona/e da contattare cui rivolgersi di notte o nei giorni festivi in caso di necessità.

Diritto ad un consulto esterno

Il malato, in regime di degenza, ha il diritto di richiedere un consulto medico esterno alla struttura, dopo aver ottenuto in tempi brevi una relazione medica dettagliata sulla sua situazione clinica, diagnostica e terapeutica.
All’atto delle dimissioni ha diritto di ricevere una relazione scritta, in cui è contenuta ogni utile informativa, in particolare sul decorso clinico, sui principali accertamenti effettuati e sui loro risultati, sulla diagnosi, sulle terapie praticate e su quelle consigliate.

Accesso alla cartella clinica

Durante il ricovero la cartella clinica può essere richiesta in visione dal malato (alla stessa può avere accesso anche il medico di base).
Per ottenere una copia integrale, il malato o una persona da lui delegata, deve richiederla esplicitamente. Tale copia è consegnata
– immediatamente, in caso d’urgenza documentata
– entro 30 giorni dalla richiesta in assenza di urgenza

tutela malati cancro polmoneEsenzione dal ticket

Il malato di cancro ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami relativi per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

Nota sulle contestazioni

Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino nei confronti di atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice. Tali atti vanno presentati entro quindici giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui intende fare osservazione od opporsi. Essi vanno indirizzati – a firma dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente- al direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda che decide in via definitiva, o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale. (D. lgs. 502/1992, titolo IV, art. 14, co. 5)

Per i diritti fiscali (pensione di inabilità e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento …) si consiglia di rivolgersi ad un patronato o direttamente all’Inps.

 

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