Carta dei diritti
dei malati di cancro del polmone

Tempi di attesa nelle patologie oncologiche
Fonte PIANO NAZIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA PER IL TRIENNIO 2010-2012, non modificato con l’introduzione del Piano Oncologico Nazionale – documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027 è stato adottato il 26 gennaio 2023 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Contrasto alle liste d’attesa, potenziamento personale sanitario e sostegno alla farmacia dei servizi
Sulla base dell’Atto di indirizzo 2023 del Ministero della Salute, il rispetto dei tempi di attesa va garantito per tutte le prestazioni erogate dal SSN e dalla sanità regionale pubblica. Il Ministero, in tale ottica, tiene sotto controllo particolare (con un esteso e costante monitoraggio) alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale e altre in regime di ricovero per garantire l’aderenza alle indicazioni di attesa massima.
Il Medico prescrittore, sia esso di base o specialista, per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, deve sempre indicare una delle quattro classi di priorità:
U – con attesa massima 72 ore;
B – con attesa massima 10gg;
D – con attesa massima 30gg per le visite e 60gg per gli esami;
P – con attesa massima 120gg
Per i ricoveri, innanzitutto, l’inserimento in lista d’attesa deve essere effettuato tramite procedura informatizzata. Al momento dell’inserimento in lista d’attesa, al cittadino devono essere comunicate le informazioni sul suo ricovero, sulla classe di priorità e sui tempi massimi di attesa. Il cittadino può, inoltre, chiedere alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione in lista d’attesa, anche successivamente all’inserimento.
I “percorsi di garanzia/tutela”, attivati dalle regioni, debbono prevedere dei percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche, nel caso che si superino i tempi indicati dal PNGLA e da quello regionale: in tali situazioni è possibile richiedere la possibilità di effettuare la prestazione in regime di privato accreditato .
Relativamente alle visite di controllo le strutture che hanno in carico il paziente devono provvedere anche alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo, in un sistema integrato di CUP che eviti le sovrapposizioni e miri a rispettare le priorità e le esigenze cliniche.
Il nuovo PNGLA prevede che ogni Regione si doti di un sistema prenotazione CUP online aggiornato in tempo reale, che permetta di consultare i tempi attesa per visite e esami del SSR o della libera professione intramuraria. Il CUP online, inoltre, deve permettere di prenotare e pagare la prestazione, di richiedere e stampare il promemoria e le informazioni sull’appuntamento ottenuto. La possibilità di prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali deve anche essere fornita attraverso le farmacie di comunità.
La sospensione o la chiusura delle liste rimane un’azione illegittima punibile per legge (legge n. 266/2005, art. 1 commi 282 e 284).
Il Nuovo PNGLA, su questo particolare aspetto, fa un ulteriore passo in avanti: se gli obiettivi di salute e assistenziali non dovessero essere raggiunti, infatti, la Direzione Generale ASL/AO può automaticamente esser rimossa dal suo incarico, per inadempienza (come da indicazioni del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992, art. 3 bis, comma 7 bis).