Ritardo diagnostico. Quando è davvero troppo?…

Ritardo diagnostico. Quando è davvero troppo?…

Non sono troppi due mesi, dal 27 settembre in cui un rx torace evidenziava un nodulo al polmone al 31 ottobre, in cui una Tac confermava untumore con sospette mts e
linfoadenopatie al mediastino e al fegato, ed il successivo iter ora diagnostico (ecografia addominale, broncoscopia con prelevamento nudulo tracheale e di liquido
per biopsia, più PET che si è  protratto fino al 24 novembre. E dopo?
Cordiali saluti
Gabriella Crovetti

 

Cara ...

 

Effettivamente, direi di sì: siamo di fronte a un ritardo diagnostico davvero inaccettabile. Anche perché’, da quel che mi pare di capire, la storia non è ancora finita: manca  l’apporto dell’anatomo-patologo per la caratterizzazione istologica e lo studio dei marcatori tumorali genetici, e, soprattutto, quella dei clinici che dovranno decidere il programma terapeutico.

Se si tien conto che il tempo di raddoppiamento di un tumore al polmone varia da 33 giorni a oltre 200, con una media di 80-90 giorni, nei tre mesi che serviranno a completare davvero l’iter diagnostico, potrebbe essere persino avvenuto un raddoppiamento del volume tumorale!..

Una vera vergogna: a volte si ha l’impressione che i medici non si rendano conto dell’importanza del ritardo diagnostico nel risultato finale della loro azione!

Cordialmente,

Gianfranco Buccheri

PS. vorrei citare questo articolo dove si descrivo chiaramente le responsabilità medico legali di un ritardo diagnostico:

“Il ritardo colpevole dei medici nel diagnosticare la grave patologia del paziente provoca una danno esistenziale, consistente nella sofferenza provocata per la violazione della libertà di autodeterminazione, risarcibile senza necessità di particolari prove.

La Cassazione, con una recente sentenza [Cass. sent. n. 7260 del 23.03.2018], ha affermato la risarcibilità a favore degli eredi, del danno subìto dal paziente deceduto al quale sia stata diagnosticata in ritardo la malattia.

La riflessione dei giudici sul concetto di violazione della libertà di autodeterminazione si dimostra particolarmente interessante in quanto non si ferma alla perdita della possibilità di curare la malattia. Se per il paziente non c’era più nulla da fare, perché la patologia era “ad esito infausto” e inevitabile, la lesione del diritto di autodeterminazione deve essere intesa come negazione della possibilità di accettare con consapevolezza il dolore e la morte e come violazione della libertà di scelta sulle azioni da compiere e su come vivere gli ultimi giorni o mesi rimanenti.

Agli eredi basta dunque dimostrare la tardiva diagnosi della patologia e la sofferenza materiale del paziente nell’ultimo periodo di vita, per ottenere il risarcimento del danno in via equitativa. Non è, invece, necessario dimostrare che, se il paziente avesse saputo prima della patologia di cui era affetto, avrebbe effettuato diverse scelte di vita.

Secondo i giudici, la violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali costituisce lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria.”

 

Leave a Reply

ATTENZIONE: Questo sito non è più aggiornato dal 13/06/2024.  Tutte le rubriche “GLI ESPERTI RISPONDONO” continuano all’interno del nuovo sito di ALCASE Italia, al link: https://alcase.it/support/esperti-rispondono/. Non verrà data alcuna risposta ad eventuali commenti posti dopo la la data del 13/06/2024

Your email address will not be published.

ATTENZIONE: non verrà data alcuna risposta ad eventuali commenti posti dopo la la data del 13/06/2024

 

Dal 13 giugno 2024
questo sito non è più aggiornato